Statuto
Articolo 1 (Istituzione e finalità)
Articolo 2 (Durata)
Articolo 3 (Requisiti d'accesso)
Articolo 4 (Attività di formazione)
Articolo 5 (Organi di gestione)
Articolo 6 (Funzioni del Collegio dei Docenti)
Articolo 7 (Nomina del Docente-Tutore)
Articolo 8(Piani formaz.-carriera)
Articolo 9 (Modifiche di Statuto)
Art.1 - Istituzione e finalità
Presso l’Università degli Studi di Bari è istituito il corso per il conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca in MATEMATICA che si svolgerà presso il Dipartimento di Matematica, con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento.
Il dottorato in MATEMATICA ha come sua finalità quella di formare ricercatori di alto livello nei settori scientifico-disciplinari
MAT/01 Logica Matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e Statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
dando loro le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione scientifica, e fornendo, altresì, una preparazione adeguata anche per l’ingresso nei quadri della Docenza Universitaria.
Il dottorato in Matematica può essere organizzato anche in forma consortile con altre Università e/o in forma convenzionata con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e di attrezzature idonee.
Il corso ha la durata di 3 anni e si articola in diversi curricula le cui tematiche scientifiche e relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di un’aggregazione di più settori di pertinenza del corso di dottorato.
Possono accedere al corso di Dottorato in MATEMATICA i laureati in Matematica, Fisica, Informatica, Ingegneria, Scienze statistiche ed economiche.
Costituisce requisito per presentare la domanda di ammissione al Corso il possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente conseguito presso Università straniere. La equipollenza, ai fini dell’ammissione ai corsi di dottorato è deliberata dal Collegio dei Docenti (CdD) del dottorato.
La commissione per l’esame di ammissione è formata ai sensi e con le modalità di cui all’art.5 dell’apposito regolamento dell’Università di Bari in materia di dottorato di ricerca.
Art.4 - Attività di formazione
Le attività di Formazione si articolano in attività Didattiche e di Ricerca.
Le attività Didattiche possono prevedere insegnamenti specialistici avanzati, corsi di base monografici, seminari nonché partecipazioni a scuole nazionali ed internazionali.
I seminari sono affidati ad esperti dei vari settori e devono essere in numero adeguato a completare la formazione scientifica e l’addestramento alla ricerca dell’allievo.
Ogni corso consiste di almeno trenta ore. Fra i corsi di base monografici offerti dalla Scuola di Dottorato possono essere inclusi anche i corsi regolarmente impartiti nell’ultimo biennio dei corsi di laurea dell’Università di Bari.
I corsi specialistici avanzati possono essere tenuti anche da docenti di altre università italiane e straniere e/o di Enti di ricerca pubblici o privati in qualità di professori a contratto o con altre specifiche forme di finanziamento (INDAM, Consorzi, CNR, Regione, …..).
Comunque il numero dei corsi specialistici avanzati tenuti da docenti non afferenti al Dipartimento di Matematica non può di norma superare il 50% del numero complessivo dei corsi specialistici.
L’attività di ricerca si concretizza nella elaborazione e nella esecuzione di un progetto di ricerca su un argomento originale, i cui risultati sono esposti in seminari e formano oggetto di dissertazione scritta (tesi di Dottorato). Tale tesi andrà sottoposta al vaglio della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo.
E’ possibile sviluppare la tesi di dottorato con la supervisione di docenti di altre università italiane e straniere.
Organi del Corso di Dottorato di Ricerca sono:
(a) il Coordinatore;
(b) il Collegio dei Docenti (CdD).
(a) Il Coordinatore è un Professore di ruolo a tempo pieno afferente ad uno dei settori scientifico disciplinari del Corso di Dottorato. E’ nominato con Decreto del Rettore su proposta del CdD.
Il Coordinatore riunisce il CdD almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o lo richieda la maggioranza del CdD.
Egli resta in carica per tre anni accademici consecutivi ed il suo mandato può essere rinnovato anche più di una volta.
(b) Il CdD è composto da Professori di ruolo e ricercatori dell’Università di Bari e delle Università consorziate in numero non inferiore a 7.
Il CdD è, di norma, composto da Professori di ruolo e ricercatori afferenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il Corso di Dottorato, che con le loro attività abbiano apportato contributi scientifici, a livello nazionale e/o internazionale, e che s’impegnino a svolgere i compiti necessari per il funzionamento del Corso.
L’ammissione di nuovi docenti è deliberata dal CdD.
Le decisioni del CdD sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
Il quorum per la validità della seduta è dato dalla maggioranza dei componenti il collegio.
I docenti del Collegio garantiscono il regolare svolgimento del Corso e le funzioni di tutori.
Art.6 - Funzioni del Collegio dei Docenti
impartisce le direttive generali del Corso di Dottorato;
indica al Rettore una rosa di esperti per la valutazione finale;
delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione ai Corsi;
assegna ogni allievo ad un docente-tutore che ne segue il percorso di formazione. Di norma il CdD entro il 1° semestre del 1° anno approva il curriculum, il piano formativo e il progetto di ricerca scelto dal candidato con il docente tutore;
al termine di ogni anno valuta l’assiduità, il profitto e l’avanzamento delle ricerche (documentata da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo del Corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l’esclusione. L’allievo che non superi la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre;
delibera, altresì, il riconoscimento di studi eventualmente compiuti all’estero e, comunque, preventivamente autorizzati.
di ciascun ammesso al Corso, esamina, modifica ed approva di anno in anno i piani di studio e di ricerca;
di anno in anno designa i docenti preposti a tenere i corsi di insegnamento. Essi possono essere scelti tra i docenti, anche non compresi nel CdD e non afferenti al Dipartimento, che abbiano dichiarato al Coordinatore la loro disponibilità;
il Collegio Docenti può proporre, ai sensi di apposito regolamento in materia, ai competenti organi l’affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca.
Art.7 - Nomina del Docente-Tutore
All’inizio del corso, l’allievo dichiara il proprio orientamento in merito al Curriculum nel quale intende svolgere le proprie ricerche ed il CdD lo affida ad un docente-tutore che ne segue il percorso di formazione.
Art.8 - Piani di formazione e carriera scolastica
Per ciascun allievo, il piano di formazione da formularsi in accordo con le indicazioni formulate annualmente dal CdD sarà articolato in modo da ampliarne adeguatamente la cultura, e da fornirgli il bagaglio delle conoscenze scientifiche, che siano necessarie ed opportune per lo svolgimento delle ricerche nel settore prescelto.
In linea di massima il piano di formazione include insegnamenti avanzati e corsi monografici.
Eventuali proposte di modifica del presente Statuto, avanzate dal CdD, sono approvate dagli organi competenti.
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