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Regolamento Politecnico

Articolo 1 (Istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca)
Articolo 2 (Obiettivi formativi e programmi di studio)
Articolo 3 (Attivazione dei corsi di Dottorato)
Articolo 4 (Proposta di istituzione)
Articolo 5 (Nuclei di Valutazione e requisiti di idoneità)
Articolo 6 (Collegio dei docenti)
Articolo 7 (Accesso)
Articolo 8 (Prova di ammissione)
Articolo 9 (Commissione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca)
Articolo 10 (Obblighi e diritti dei dottorandi)
Articolo 11 (Esame finale e conseguimento del titolo) 
Articolo 12 (Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca)
Articolo 13 (Borse e contributi)
Articolo 14 (Norme transitorie e finali)




Art. 1 (Istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca)

 
  1. Il Rettore del Politecnico di Bari istituisce, con proprio decreto, corsi di Dottorato di ricerca nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari di interesse dei Dipartimenti del Politecnico, su proposta dei Consigli di Dipartimento e/o delle altre strutture di coordinamento della ricerca universitaria.

  2. Tali corsi possono essere di due tipi:

    a) corsi di iniziativa esclusiva del Politecnico di Bari;

    b) corsi aventi sede amministrativa nel Politecnico di Bari, ma di iniziativa comune fra suoi Dipartimenti e Dipartimenti di altri atenei italiani o stranieri, ovvero altre strutture o istituzioni di eccellenza nel campo della ricerca scientifica.

  3. Il Politecnico di Bari può altresì partecipare, tramite appositi consorzi, a corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso altre università italiane o straniere.

  4. Ogni corso di Dottorato è costituito da un ciclo di attività di almeno tre anni accademici, al termine del quale si consegue il titolo di Dottore di ricerca.

  5. Per quanto attiene ai corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa nel Politecnico di Bari, il presente Regolamento definisce le regole per la loro istituzione, attivazione e funzionamento, nonché le regole per l’ammissione a detti corsi e per il conseguimento del titolo finale.

  6. Per quanto attiene ai corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa in altro ateneo, il presente Regolamento stabilisce i requisiti per la partecipazione del Politecnico di Bari al consorzio.

  7. Il presente Regolamento recepisce quanto stabilito all’art. 28 dello Statuto del Politecnico ed è redatto in conformità del "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca", emanato con D.M. n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 1999.

Art. 2 (Obiettivi formativi e programmi di studio)
  1. La formazione del Dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage e tirocinio presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

  2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di Dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

  3. I corsi di Dottorato devono prevedere attività didattiche svolte attraverso moduli didattici, seminari di alta qualificazione, organizzati anche in sinergia con le altre iniziative didattiche del Politecnico, e attività di tirocinio. Il complesso di tali attività deve consentire:

    a) l’acquisizione di opportune conoscenze specialistiche, da conseguire attraverso la frequenza di moduli didattici; tali moduli, valutati in crediti, sono attribuiti per affidamento o supplenza da parte del Collegio dei Docenti di cui all’art. 6, a docenti qualificati, interni od esterni al Collegio stesso, secondo criteri stabiliti dal Collegio medesimo;

    b) l’acquisizione di specifiche tecniche operative attraverso la frequenza di qualificate strutture produttive e/o di ricerca;

    c) lo sviluppo di un appropriato progetto di ricerca volto alla acquisizione di risultati originali; tale ricerca costituisce la base per la elaborazione della tesi necessaria al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

  4. I corsi di cui all’art. 1 possono essere attivati anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali.

  5. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra il Politecnico e i predetti soggetti, anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3(Attivazione dei corsi di Dottorato)
  1. Ogni anno il Senato Accademico, nella formulazione del programma annuale dell’attività didattica e scientifica, individua i corsi di Dottorato di ricerca da attivare, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, secondo le modalità previste all’art. 4, verificatane la coerenza con la programmazione formativa del Politecnico, nonché previo esame da parte dei Nuclei di Valutazione della Didattica e della Ricerca sulla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all’art. 5.

  2. Gli Organi di Governo, secondo le rispettive competenze,

    1. determinano un fondo per il finanziamento dei corsi di Dottorato, comprensivo delle borse e delle spese di funzionamento;

    2. determinano i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, nonché l’ammontare delle borse di studio da assegnare agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in conformità ai criteri indicati nell’art. 13;

    3. destinano, sulla base delle disponibilità finanziarie, le risorse sufficienti per l’istituzione dei nuovi corsi di Dottorato di ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti ed individuano il numero delle borse di studio assegnate a ciascun nuovo corso, tenendo conto che il numero minimo di posti messi a concorso per ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre e che il numero di borse conferite dal Politecnico, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, non può essere inferiore alla metà del numero di tali posti.

  3. Entro il mese di maggio di ogni anno il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di ricerca dandone tempestiva comunicazione al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 4(Proposta di istituzione)
  1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, propongono, con delibera motivata, l'istituzione di corsi di Dottorato di ricerca.

  2. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico disciplinare o di un’aggregazione di più settori.

  3. Ciascuna proposta deve contenere:

    1. la denominazione completa del titolo che si consegue al termine del ciclo di attività previo superamento dell’esame finale;

    2. i temi di ricerca, definiti all'interno dei settori scientifico-disciplinari individuati dal MURST;

    3. le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche anche articolati in curricula paralleli;

    4. i requisiti di partecipazione al corso;

    5. i tempi e le sedi di addestramento;

    6. le strutture utilizzabili;

    7. il piano finanziario;

    8. le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario, descritto in una loro lettera d’intenti;

    9. gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione del corsi, che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una lettera di intenti;

    10. la composizione dei Collegio dei docenti di cui all'art. 6, con un numero di componenti non inferiore a nove (compreso il Coordinatore), corredata di curriculum scientifico degli stessi;

    11. l'indicazione del Coordinatore del corso di Dottorato.

  4. Nel caso di Dottorato istituito presso altro ateneo, la proposta di adesione al medesimo deve contenere:

    1. la denominazione completa del titolo del Dottorato;

    2. la determinazione del fondo per il finanziamento del corso di Dottorato, comprensivo delle borse e delle spese di funzionamento;

    3. l’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso, nonché l’ammontare delle borse di studio da assegnare agli iscritti al corso di Dottorato di ricerca;

    4. l’impegno finanziario delle singole sedi consorziate;

    5. il tema di ricerca,

    6. le strutture scientifiche coinvolte,

    7. le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi;

    8. la composizione dei Collegio dei docenti;

    9. l'apporto del Politecnico nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del corso di Dottorato.

Art. 5(Nuclei di Valutazione e requisiti di idoneità)
  1. La valutazione dei requisiti, di cui al comma successivo, è effettuata dai Nuclei di Valutazione al momento della individuazione dei corsi da attivare, nonché con periodicità costante fissata dal Senato Accademico, mediante un sistema di valutazione d’ateneo relativo alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.

  2. Sono requisiti di idoneità dei corsi:

    1. la presenza nel Collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

    2. la disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

    3. la qualificazione di ciascun componente del Collegio proposto, che deve risultare dalla documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso;

    4. la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;

    5. la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso il Politecnico di Bari, altre università, enti pubblici o soggetti privati;

    6. la predisposizione di un sistema di autovalutazione coerente con il sistema di valutazione d’ateneo, di cui al comma 1.

  3. Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale dei Nuclei di Valutazione sui risultati dell’attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 3, secondo periodo della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del corso di Dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

Art. 6(Collegio dei docenti)
  1. Nella struttura scientifica presso la quale è stata approvata l’istituzione di un corso di Dottorato di ricerca, viene costituito il Collegio dei docenti composto dai docenti previsti nella proposta di cui all’art. 4 e presieduto dal Coordinatore. Possono far parte del Collegio dei docenti, in soprannumero, studiosi di chiara fama italiani o stranieri.

  2. Durante il corso di Dottorato il Collegio può essere integrato con ulteriori componenti, su motivata deliberazione del Collegio stesso, dandone comunicazione al Senato Accademico. Con le stesse modalità il Collegio può provvedere alla sostituzione del Coordinatore e/o di un componente, che ne faccia motivata richiesta.

  3. Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da Aziende o Enti esterni, il Collegio dei docenti può essere integrato da un esperto qualificato rappresentante dell’Azienda o Ente.

  4. Il Coordinatore è responsabile dell’organizzazione del corso e lo rappresenta nei confronti di tutte le altre autorità accademiche. Per i corsi di Dottorato istituiti dal Politecnico, il Coordinatore è un professore di ruolo di prima fascia, di norma a tempo pieno, dello stesso Politecnico. Un professore non può essere Coordinatore per più di tre corsi consecutivi.

  5. Il Collegio provvede a:

    1. proporre il componente della Commissione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca, supplente del Coordinatore;

    2. individuare la rosa di nominativi, da fornire al Rettore, per la composizione della Commissione per l’ammissione al corso e della Commissione per l’esame finale di Dottorato;

    3. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi ed i relativi tutori, scegliendoli anche fra docenti esterni al Collegio;

    4. valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio, anche al fine dell’ammissione all’anno successivo;

    5. proporre l'esclusione dei dottorandi dal corso ove sussistano le condizioni di cui all’art. 10;

    6. individuare il percorso formativo e l’argomento della tesi di ricerca di ciascun dottorato;

    7. ammettere all’esame finale i dottorandi, dopo aver valutato la tesi di Dottorato, o proporre la revisione di tutta la tesi o di alcune sue parti.

Art. 7(Accesso)
  1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca è emanato dal Rettore del Politecnico, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

  2. Il bando di concorso comunque deve indicare:

    1. il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;

    2. il numero e l’ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell’articolo 13;

    3. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell’articolo 13;

    4. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

  3. Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

  4. Coloro che possiedono un titolo di studio conseguito presso Università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno – unicamente ai fini dell’ammissione al Dottorato al quale intendono concorre – farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all’estero o straniere in Italia, secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

  5. Possono partecipare agli esami di ammissione coloro i quali hanno conseguito o prevedono di conseguire il diploma di laurea entro e non oltre la data di scadenza del bando di concorso.

Art. 8(Prova di ammissione)
  1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di Dottorato di ricerca (nel seguito Commissioni del concorso) saranno formate e nominate come indicato nel successivo Articolo. Le prove di esame si svolgeranno presso il Politecnico di Bari, nei locali che verranno indicati dalla Commissione del concorso.

  2. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno della lingua inglese. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e devono riguardare argomenti che rientrino nella tematica generale del Dottorato. Il tema d'esame della prova scritta, unica per ogni concorso, deve essere sorteggiato fra tre temi proposti dalla Commissione del concorso.

  3. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. È ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. I risultati della prova scritta sono affissi nell'albo della Facoltà o del Dipartimento presso cui si è svolta la prova, contemporaneamente all’elenco degli ammessi ed al diario delle prove orali.

  4. La prova orale verrà sostenuta immediatamente dopo quella scritta, compatibilmente con i tempi necessari alla Commissione di concorso per la correzione degli elaborati scritti e per la stesura dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco è affisso nel medesimo giorno.

  5. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito degli idonei sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. A parità di merito prevale il candidato più giovane di età. La graduatoria generale di merito degli idonei è affissa all’albo ufficiale del Politecnico.

  6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico di Bari entro e non oltre 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello di affissione della graduatoria all’albo ufficiale del Politecnico, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel bando, pena decadenza del diritto stesso. In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l’accettazione, insieme alla documentazione richiesta indicata nel bando, entro e non oltre 15 giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di Dottorato.

  7. Il subentro dopo l'inizio del corso può essere consentito, su parere positivo insindacabile del Collegio dei docenti, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

Art. 9(Commissione per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca)
  1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Tale Commissione è così composta:

    a) dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio dei docenti, indicato dallo stesso Collegio e designato quale supplente del Coordinatore;

    b) da un docente componente del Collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque, designati dal Collegio medesimo;

    c) da un docente di altri atenei, italiani o stranieri, appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca, non appartenente al Collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal Collegio.

  2. Ad eccezione del Coordinatore, non possono far parte delle Commissioni per l’esame di ammissione ai corsi di Dottorato i docenti che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente.

  3. Il Collegio dei docenti può indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2.

  4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

  5. Le procedure per la nomina delle Commissioni devono essere concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

  6. La prima seduta della Commissione è convocata dal Coordinatore; in questa occasione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Segretario.

Art. 10(Obblighi e diritti dei dottorandi)
  1. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi e le modalità fissati dal Collegio dei docenti.

  2. Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per infortuni di ciascun dottorando per l’intera durata del corso, secondo la normativa prevista per gli studenti iscritti al Politecnico. Il Politecnico garantisce, per lo stesso periodo, la copertura assicurativa per responsabilità civile dei dottorandi.

  3. È prevista l'esclusione dal corso di Dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:

    1. giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza;

    2. assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione dei Collegio dei docenti;

    3. assenze ingiustificate e prolungate.

  4. Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti pubblici o privati, egli può continuare a frequentare il corso di Dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa autorizzazione del Collegio dei docenti e nulla osta del datore di lavoro.

  5. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata, con il consenso dell’interessato e il parere positivo del Collegio dei docenti, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. Tale attività non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

  6. È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa al dottorando nei casi di maternità o prestazione del servizio militare o grave e documentata malattia.

  7. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio ragguagliata al periodo di sospensione.

  8. In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il dottorando è assegnato d’ufficio al corso successivo.

Art. 11(Esame finale e conseguimento del titolo)
  1. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

  2. L’esame finale ha luogo in un’unica sessione al termine del corso di Dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla Commissione per l’esame finale, di cui all’articolo successivo.

  3. Il Collegio dei docenti ammette all’esame finale i dottorandi, dopo aver valutato la tesi di dottorato, e predispone, entro 30 giorni dalla fine del corso di Dottorato, la propria valutazione dell'attività complessivamente svolta da ciascun dottorando.

  4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

  5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all’esame finale, in deroga ai termini fissati, nella sessione finale del corso successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.

  6. Il dottorando che non supera l'esame, può ripeterlo una sola volta, secondo le modalità di cui al comma precedente, senza alcun onere per il Politecnico.

  7. Ciascun candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine del corso di Dottorato e dovrà recapitare al Politecnico otto copie della tesi di dottorato entro il cinquantesimo giorno successivo alla fine del corso di Dottorato.

  8. Il Politecnico assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

  9. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, il Politecnico cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, nonché presso la Biblioteca centrale di una delle Facoltà del Politecnico e presso il Dipartimento sede del corso di Dottorato.

  10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 12(Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca)
  1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione per l'esame finale di Dottorato. Tale Commissione è composta da tre docenti, scelti tra una rosa di nove nominativi designati dal Collegio dei Docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca e non appartenenti al Collegio dei docenti, individuati come viene indicato nei commi seguenti. Almeno due componenti devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

  2. Il Collegio dei docenti del Dottorato designa i nove docenti sulla base delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti delle tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti ai settori scientifico-disciplinari dei relativi curricula. Il Collegio dei docenti propone, tramite il Coordinatore, i nominativi dei nove docenti entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine del corso di Dottorato.

  3. Sulla base del lavoro di tesi, precedentemente analizzato e valutato dai componenti la Commissione, questa redigerà un verbale comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata dal candidato e sul colloquio. Le proposte di rilascio del titolo sono assunte a maggioranza.

  4. Il Rettore nomina la Commissione esaminatrice entro il sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di Dottorato.

  5. La Commissione deve completare, pena decadenza, i propri lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

  6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 13(Borse e contributi)
  1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca, nonché l’entità delle borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

    1. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. l’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;

    3. i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi;

    4. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all’emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

    5. la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso;

    6. la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;

    7. l’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore al 50 per cento; tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell’intero corso di Dottorato.

  2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a) del comma 1.

  3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato di ricerca non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

Art. 14(Norme transitorie e finali)
  1. Per i cicli XII, XIII e XIV dei corsi di Dottorato di ricerca già istituiti presso il Politecnico di Bari le date di fine del corso sono rispettivamente il 31/10/1999, 31/10/2000 e 31/10/2001.

  2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento le scadenze previste per l’istituzione di nuovi corsi di dottorati di ricerca sono sospese ed il Rettore provvede, con proprio decreto, a stabilire le cadenze in modo da iniziare i corsi del XV ciclo nell’anno accademico 1999/2000.

  3. Sino a quando non sarà completata la dipartimentalizzazione delle strutture di ricerca del Politecnico, gli istituti possono avanzare proposte di istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca per il tramite delle Facoltà di appartenenza.

  4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto rettorale di emanazione.

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