Strumenti personali
Tu sei qui: Home / Home / Dottorato di Ricerca / Cicli di Dottorato / XVII Ciclo(nuovo) / XVII Ciclo (nuovo)

XVII Ciclo (nuovo)

Studenti del XVII Ciclo:

  • Ancona Rosa Laura
  • Azzollini Antonio
  • Cappelletti Montano Beniamino
  • Crismale Vitonofrio
  • Dileo Giulia
  • Milella Sabina

 

Fac-simile domanda di ammissione 
Criteri e modalità  di valutazione
Prove d'esame:  formato tex
Ammessi al corso di Dottorato

 


 

 

D.R. n. 847

UNIVERSITA’  DEGLI STUDI DI BARI

DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA

 

Area Formazione Post – Laurea  - Settore I

IL RETTORE

VISTO    l’art.4 della Legge 3.7.1998, n.210;

VISTO     il D.M. 30.4.1999, n.224 che regolamenta la materia del dottorato di ricerca; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari;

VISTO     il Regolamento del Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi  di Bari, emanato con D.R. n.12333 del 9.12.1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO    il D.P.C.M. del 30.4.1997 Uniformità di trattamento sul diritto agli studi  universitari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO     il Regolamento di Ateneo della limitata attività didattica;

VISTO     il D.P.R.28.12.2000, n.445;

VISTE      le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso  l’Università degli Studi di Bari avanzate dalle strutture preposte all’attività di ricerca;

VISTA      la relazione del Nucleo di Valutazione Interna riunitosi in data 8 giugno 2001;

VISTE      le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 12.6.2001 e del 19.6.2001;

VISTO     il D.R. n.7119 del 6.7.2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.58 del 24 luglio 2001 – IV Serie Speciale con cui, tra gli altri, sono stati indetti pubblici concorsi per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in: Chirurgia Colon-Proctologica, Civiltà Tardoantica e altomedievale e Matematica, relativamente al XVII ciclo; 

CONSIDERATO che per detti dottorati l’esito dei concorsi non ha consentito l’attivazione degli stessi;

VISTE      le delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 4.12.2001 e dell’11.1.2002 che ha autorizzato di ribandire i relativi concorsi per l’ammissione ai citati dottorati di ricerca per il XVII ciclo con attivazione dei corsi a decorrere dal 1° novembre 2002; 

D E C R E T A:

Art.1 - Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, che si elencano di seguito con l’indicazione della struttra di afferenza, delle sedi consorziate, del numero dei posti messi a concorso e del numero delle borse di studio disponibili.

Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre.

Le borse assegnate potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione

AREA 01 - MATEMATICA INFORMATICA

  •   Matematica

 

 

 AREA 06 – SCIENZE MEDICHE                             

  •   Chirurgia Colon-proctologica   

Posti: 4 – Borse di Studio: 2

      Dipartimento per le Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie Innovative 

      Sede Consorziata: Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti

AREA 10 – SCIENZE DELL’ANTICHITA’

  •     Civiltà Tardoantica e Altomedievale       

      Posti: 4 – Borse di Studio: 2

      Dipartimento di Studi Classici e Cristiani

Art. 2 - Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza,  coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno – unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato al quale intendono concorrere – farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione d’equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 - La domanda d’ammissione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al presente bando,  deve essere presentata direttamente o spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla Direzione Amministrativa, Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea, Area Formazione Post-Laurea, Settore I di questa Università, Piazza Umberto I, n.1 – 70121 BARI, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata.

Ai sensi della legge 05.02.1992, n.104, i portatori di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.

Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca dovrà dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilità:

a)     cognome e nome;

b)     il luogo e la data di nascita;

c)      la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e  il numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non residenti in Italia un recapito italiano o l’indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;

d)     l’esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende partecipare;

e)     la propria cittadinanza;

f)        la laurea posseduta nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una Università straniera;

g)     di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti;

h)      la conoscenza di almeno una lingua straniera;

i)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria  residenza o del recapito;

j)       i portatori di handicap ai sensi della legge 05.02.1992, n.104, devono indicare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova;

k)      di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una sola di esse determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.

L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Art.4 - L’esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta e una orale, volte a garantire un’idonea valutazione comparativa dei candidati.

Le prove d’esame si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Bari nei locali che verranno indicati con le modalità di cui ai commi successivi.

Il diario della prova scritta, con l’indicazione del giorno, del mese e dell’ora in cui la medesima avrà luogo, sarà comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo lettera raccomandata che verrà inviata a coloro che avranno superato la prova scritta 20 giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della Commissione giudicatrice.

Il termine dei 20 giorni potrà essere ridotto in caso di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta.

E’ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata dal candidato.

I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art.5 - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformità alla normativa vigente.

Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.

E’ ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60.Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.

In caso di parità di merito prevale la valutazione della condizione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e successive modificazioni.

Art.6 - I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.

In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d’esame sono ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso, senza fruizione della borsa di studio.

Art.7 - I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, possono chiedere l’iscrizione al corso medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni.

L’ammissione al corso avverrà previe delibere del Collegio dei Docenti del dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge l’assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività.

Nel caso in cui l’assegnista svolga l’attività presso un altro Ateneo, si rende necessaria l’autorizzazione dell’Università di appartenenza.

Art.8 - I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta libera:

            domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su apposito modello predisposto da questa Amministrazione, corredata dei seguenti documenti:

a)     una fotocopia del documento di identità debitamente firmata;

b)     una fotocopia del codice fiscale;

c)     due fotografie debitamente firmate a tergo;

d)     autocertificazione di cittadinanza;

e)     autocertificazione relativa al possesso del diploma di scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del diploma stesso);

f)       autocertificazione relativa alla laurea posseduta;

g)     dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea e nell’affermativa, l’impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del corso;

h)     dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;

i)       i cittadini degli Stati membri dell’U.E. che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art.11 del presente bando dovranno inoltre produrre previa richiesta da partedell’Amministrazione Universitaria, autocertificazione sul reddito personalecomplessivo annuo.

I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:

1)     godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

2)     essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3)     avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art.9 - Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presso la Stato estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

Art.10 - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, fin dall’inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art.11 - Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle Commissioni giudicatrici e secondo l’ordine delle graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. del 30.04.1997 e successive modificazioni.

L’importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera a) della legge 03.08.1998 n.315 e successive modificazioni ed integrazioni, è pari a L.20.450.000 assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.

La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.

La scadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale.

La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a 15 milioni di lire.

Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in cui si è verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite.

L’importo è aumentato per eventuali periodi di permanenza all’estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni Nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca del dottorato.

  Art.12 -  Il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta a L.1.220.000, così suddiviso:

      1^ rata L.520.000 (all’atto di iscrizione). Detto importo è comprensivo dell’imposta di bollo virtuale - Autorizz. Int. Fin.n.21674 del 16.12.1992

      2^ rata L.700.000 (se dovuta va versata entro il mese di luglio).

L’importo della seconda rata è dovuto da quei dottorandi la cui condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia superiore stabilita (L.65.000.000).

I dottorandi portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi.

In ogni caso è dovuto l’importo di L.100.000 quale costo diploma.

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art.4, comma 3, della L.210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.

Art.13 - Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

Durante il corso il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Collegio dei Docenti a svolgere eventuali periodi di studio all’estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

Ai sensi del comma 8 dell’art.4 della Legge 210/98, e dell’apposito Regolamento di Ateneo, ai dottorandi può essere affidata, con il loro consenso, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attività di formazione alla ricerca e che non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università italiane. Ai titolari di assegni di ricerca iscritti anche ad un corso di dottorato non potrà essere affidata attività didattica.

Art.14 - Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l’obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’attività di studio e di ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al Rettore l’esclusione, fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare, o il proseguimento del dottorato di ricerca.

Art.15 - Il titolo di dottore di ricerca è conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

Le commissioni giudicatrici dell’esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità alla normativa vigente.

Art. 16 – Ai fini della Legge 675/96 l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso di che trattasi.

Art.17 – Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art.18 - Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca.

Bari, 30.1.2002

 IL PRO RETTORE

 F.to Prof. Francesco DAMMACCO

 

      Posti: 10 – Borse di studio: 6 (di cui 1 finanziata da Ente esterno)

      Dipartimento Interuniversitario di Matematica

 

Bando

IL PRESENTE DECRETO E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.15 DEL 22.2.2002 – IV SERIE SPECIALE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SCADE IMPROROGABILMENTE IL GIORNO 25 MARZO 2002


Azioni sul documento